INIZIA QUI IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE ONLINE

PER LA RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSE DIGITALI 

La mediazione telematica rientra oggi all’interno dei metodi di risoluzione alternativa delle controversie. Le moderne tecnologie permettono alle parti di incontrare virtualmente il mediatore grazie a un procedimento veloce e sicuro attivabile con pochi step.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Rivolgiti al tuo avvocato

Per partecipare alla mediazione è opportuno incaricare un avvocato, e in alcuni casi è obbligatorio. Essere assistiti da un legale dà molti vantaggi sia nella fase conciliativa sia per alcune questioni formali della procedura.

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Compilazione del modulo e inserimento dei documenti

Scarica l’istanza dal seguente link, compilala in ogni sua parte e inoltrala ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo mediatorideldigitale@adrintesa.it, dopo averla sottoscritta (digitalmente o tramite scansione), unitamente al documento di identità dell’istante e a tutta la documentazione utile

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Spese di avvio

Paga le indennità di mediazione per il primo incontro tramite bonifico bancario intestato a ADR Intesa S.r.l. con IBAN:IT 89 O 03124 03208 000000230165. Trovi a questo link le tariffe stabilite dal Dm 150/2023.

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Convocazione

Attendi la convocazione che fissa il primo incontro entro 40 giorni dal deposito della domanda.
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Primo incontro

Il primo incontro è un incontro effettivo e, fin da subito, le parti entrano nel vivo della mediazione affrontando la questione controversa nel rispetto del principio di riservatezza. La partecipazione deve essere personale ed effettiva. In presenza di giustificati motivi, le Parti possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. Il rappresentante, che potrebbe essere anche l’avvocato, partecipa con una procura speciale sostanziale (fac-simile procura).

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice di un successivo giudizio può desumere argomenti di prova e condannare la parte che non ha partecipato al pagamento delle spese legali; nei casi di mediazione obbligatoria, il giudice può imporre anche il versamento del doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

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Mediazione

La mediazione può durare uno o più incontri. Entrambe le parti dovranno versare l’indennità di mediazione, che dipende dal valore della controversia (qui i costi).

Il mediatore analizzerà insieme alle parti la situazione, in sessioni congiunte o separate facilitando la comunicazione e la conciliazione sulla base delle proprie conoscenze e competenze nel settore digitale e giuridico. La durata massima della procedura è fissata in 3 mesi, prorogabile di ulteriori 3 mesi su accordo delle parti.

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Conclusione

La procedura potrà quindi concludersi con un verbale di accordo o con un verbale di mancato accordo che verrà redatto dal mediatore ed inviato alle parti e agli avvocati per la sottoscrizione. Le parti che non sono dotate di firma qualificata o digitale propria, possono avvalersi di un servizio di firma con identificazione tramite SPID.

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